Per il rilascio della carta d'identita per un minore da 0 a 18 anni, entrambi i genitori devono accompagnare il minore, a partire da 12 anni (compiuti) il minore dovrà anche firmare il documento.
Per poter andare all'estero è necessario che la carta d'identità sia valida per l'espatrio (solo nei paesi comunitari e in quelli aderenti a specifiche convenzioni).
Per i minorenni, l'assenso all'espatrio deve essere dato da entrambi i genitori, presenti contemporaneamente al momento della richiesta del documento per il minore.
Se i genitori non possono dare contemporaneamente il loro assenso, uno dei due può:
- recarsi a firmare l'atto di assenso all'espatrio della carta d'identità successivamente;
- dichiarare il proprio assenso, compilando una autocertificazione; tale dichiarazione, insieme alla fotocopia di un documento d'identità valido, dovrà essere consegnata, all'atto della richiesta della carta d'identità, dall'altro genitore.
In mancanza dell'assenso di uno dei genitori occorre il nulla osta del giudice tutelare; il nulla osta non deve essere prodotto se il richiedente è l'unico ad avere la potestà sul minore o nel caso di genitore vedovo.
Fino a 14 anni il minore che si reca all'estero con una persona diversa dai genitori (nonni, zii ecc.) o con un ente, deve munirsi di apposita autorizzazione ASSENSO PER ESPATRIO rilasciata dalla Questura o dalle Autorità Consolari.
In caso di smarrimento, furto o deterioramento del documento, per rifare la carta d'identità, occorre presentare anche la denuncia di smarrimento o di furto (effettuata presso i Carabinieri o al Commissariato di Polizia) o esibire l'originale deteriorato.