Quando un oggetto rinvenuto viene depositato presso il Comando di Polizia Locale viene iscritto in un registro indicando data, luogo del ritrovamento e nome del rinvenitore, al quale viene rilasciata una copia del verbale di deposito.
Qualora le cose ritrovate presentino elementi utili per identificare il proprietario o il possessore, l'ufficio provvede ad avvisare costoro dell'avvenuto deposito.
Se la natura e le dimensioni degli oggetti lo consentono, come ad esempio documenti personali, targhe di veicoli, i medesimi possono essere spediti tramite posta al Comune di residenza dell'interessato o agli uffici emittenti, con invito a provvedere alla restituzione.
Della restituzione viene redatto processo verbale di cui viene inviata copia all'Ufficio di Polizia presso il quale era stata eventualmente denunciata la perdita o il furto dell'oggetto.
Trascorso un anno dall'ultimo giorno di pubblicazione della determina senza che si sia presentato il proprietario, l'oggetto depositato appartiene a chi l'ha ritrovata (art. 929 del Codice Civile).
Il rinvenitore viene avvisato ed invitato a ritirare quanto depositato entro 30 giorni. Della consegna viene redatto processo verbale.
Trascorso questo tempo senza che il rinvenitore si presenti, il Comune si riserva la disponibilità dell'oggetto rinvenuto.