L'assegno di maternità (incumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l'eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale) spetta purché residenti in Italia:
- alle cittadine italiane (dal 2 luglio 1999) circ. 179/1999;
- alle cittadine comunitarie (dal 1° luglio 2000) msg. 482/2000;
- alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno * (dal 1° luglio 2000) msg. 482/2000;
- alle cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo * (circ.35/2010);
- alle cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione o Italiano, della durata di cinque anni (circ.35/2010);
- cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (circ.35/2010).
La carta di soggiorno non deve essere confusa con il permesso di soggiorno; essa, infatti, viene rilasciata dal questore allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano da almeno 5 anni e titolare del permesso di soggiorno. Il D.Lgs 3/2007 ha sostituito la carta di soggiorno con il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, pertanto le cittadine non comunitarie in possesso di tale permesso e in presenza degli altri requisiti previsti, hanno diritto all'assegno di maternità concesso dai Comuni (circ.35/2010)