Voto dei portatori di handicap

In base alla Legge n. 17 del 5 febbraio 2003, l'elettore fisicamente impedito ad esprimere il proprio voto può farsi assistere da un accompagnatore di sua fiducia iscritto nelle liste di uno qualsiasi dei Comuni della Repubblica Italiana.

Descrizione

Nel caso l'elettore lo desideri, può fare inserire un'annotazione sulla Tessera Elettorale che certifichi permanentemente il diritto al voto assistito, quindi senza necessità di certificazione per ogni singola consultazione elettorale o referendaria.

L'annotazione viene effettuata tramite apposizione di un codice oppure di un simbolo dall'Ufficio Elettorale del Comune da cui è stata emessa la tessera previa presentazione di idonea documentazione medica e nel rispetto delle norme che regolano la privacy e la riservatezza personale.

La funzione di accompagnatore può essere esercitata per un solo invalido.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale dell'invalido e interpellare quest'ultimo per verificare che abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

Per tali elettori, non è necessario alcun certificato medico, in quanto l'impedimento è evidente.

Quando invece, non è evidente, può essere dimostrato con un certificato medico, che viene rilasciato immediatamente e gratuitamente dal funzionario medico designato dall'Azienda Sanitaria Locale. Il certificato medico deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore.

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Pagina aggiornata il 03/06/2024