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ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
La cittadinanza italiana è attribuita per nascita, acquisita o riconosciuta (riconoscimento disciplinato dalla Circolare del Ministero dell'Interno K28.1 dell'8 aprile 1991).
ATTRIBUZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA
Una persona è cittadina italiana se:
Nasce sul territorio italiano ed è:
ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA
Acquisto automatico
Il minorenne straniero riconosciuto o adottato da padre o da madre italiani.
Il figlio minorenne di stranieri che acquistano la cittadinanza italiana (padre o madre), diventa cittadino italiano se convivente con il genitore al momento dell'acquisto.
Acquisita a seguito dichiarazione
A seguito di manifestazione di volontà dell'acquisto della cittadinanza italiana di un cittadino straniero per nascita, che, in possesso di determinati requisiti o verificandosi alcune condizioni, rende una dichiarazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile.
L'ipotesi più frequente si verifica con lo straniero nato in Italia e legalmente residente senza interruzioni fino al compimento della maggiore età in Italia. Può diventare cittadino italiano rendendo una dichiarazione all'Ufficiale dello Stato civile del comune di residenza nell'anno che intercorre tra il compimento del 18° e quello del 19° anno (non oltre).
Acquisita per concessione/naturalizzazione
Per ottenere la cittadinanza italiana, per matrimonio o per naturalizzazione, rivolgersi alla Prefettura di competenza.
La Prefettura comunichera' al cittadino l'arrivo del decreto di concessione della cittadinanza italiana. Si consiglia di controllare l'esattezza dei dati riportati nel Decreto.
Una volta ricevuta la notifica l'interessato dovrà rivolgersi all'Ufficio Stato Civile del Comune per prestare il giuramento necessario all'ottenimento della cittadinanza.
Il giuramento dovrà essere reso entro 180 dalla notifica del decreto.
Riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani (jure sanguinis)
Il riconoscimento della cittadinanza italiana riguarda quei soggetti stranieri discendenti da un cittadino italiano, nati un uno stato che li ritiene propri cittadini, per il solo fatto di essere nati nel proprio territorio. Il riconoscimento è volto ad accertare se in capo al medesimo soggetto si possa rinvenire la doppia cittadinanza.
Se la discendenza è per via materna viene riconosciuta solo ai figli nati dopo il 1 gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione Italiana).
Lo straniero d'origine italiana, residente all'estero, dovrà rivolgersi all'Autorità consolare italiana competente per luogo di residenza all'estero.
ATTRIBUZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA
Una persona è cittadina italiana se:
- nasce da padre o madre italiani ovunque avvenga la nascita.
Nasce sul territorio italiano ed è:
- figlio di ignoti
- figlio di apolidi (genitori senza cittadinanza, lo status di apolidi deve essere dimostrato)
- figlio di straniero che non segue la cittadinanza dei genitori (art. 2 del DPR 572/93
ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA
Acquisto automatico
Il minorenne straniero riconosciuto o adottato da padre o da madre italiani.
Il figlio minorenne di stranieri che acquistano la cittadinanza italiana (padre o madre), diventa cittadino italiano se convivente con il genitore al momento dell'acquisto.
Acquisita a seguito dichiarazione
A seguito di manifestazione di volontà dell'acquisto della cittadinanza italiana di un cittadino straniero per nascita, che, in possesso di determinati requisiti o verificandosi alcune condizioni, rende una dichiarazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile.
L'ipotesi più frequente si verifica con lo straniero nato in Italia e legalmente residente senza interruzioni fino al compimento della maggiore età in Italia. Può diventare cittadino italiano rendendo una dichiarazione all'Ufficiale dello Stato civile del comune di residenza nell'anno che intercorre tra il compimento del 18° e quello del 19° anno (non oltre).
Acquisita per concessione/naturalizzazione
Per ottenere la cittadinanza italiana, per matrimonio o per naturalizzazione, rivolgersi alla Prefettura di competenza.
La Prefettura comunichera' al cittadino l'arrivo del decreto di concessione della cittadinanza italiana. Si consiglia di controllare l'esattezza dei dati riportati nel Decreto.
Una volta ricevuta la notifica l'interessato dovrà rivolgersi all'Ufficio Stato Civile del Comune per prestare il giuramento necessario all'ottenimento della cittadinanza.
Il giuramento dovrà essere reso entro 180 dalla notifica del decreto.
Riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani (jure sanguinis)
Il riconoscimento della cittadinanza italiana riguarda quei soggetti stranieri discendenti da un cittadino italiano, nati un uno stato che li ritiene propri cittadini, per il solo fatto di essere nati nel proprio territorio. Il riconoscimento è volto ad accertare se in capo al medesimo soggetto si possa rinvenire la doppia cittadinanza.
Se la discendenza è per via materna viene riconosciuta solo ai figli nati dopo il 1 gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione Italiana).
Lo straniero d'origine italiana, residente all'estero, dovrà rivolgersi all'Autorità consolare italiana competente per luogo di residenza all'estero.
Tipologia Servizio: